COMPETENZE DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA

• Prescrizione
diete
Il biologo è l’unico professionista, a favore del quale
esiste una precisa norma giuridica di rango legislativo,
che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni
nutritivi e a prescrivere le conseguenti diete.
L’art.3 della legge 24.5.1967, n.396 afferma
testualmente che formano oggetto della professione di
biologo le attività di “valutazione dei bisogni
nutritivi ed energetici dell’uomo”.
Inoltre il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia
del 22 luglio 1993 (tariffario professionale) ribadisce
che è competenza del biologo la determinazione e
l’indicazione di diete ottimali e speciali per esseri
umani in condizioni fisiopatologiche accertate.
Le diete elaborate dal biologo nutrizionista possono
essere quindi rivolte a tutta l’utenza sia in condizioni
fisiologiche che patologiche.
Il codice di attività è 721100 ”Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo della biologia”.
• Per svolgere la professione di biologo
nutrizionista è necessaria la specializzazione?
No. La specializzazione in Scienza dell’Alimentazione,
conseguita dopo la laurea, è un titolo culturale, al
pari di un Master, che consente di svolgere la
professione con più competenze.
L’iscrizione all’Ordine dei Biologi conferisce il titolo
giuridico a svolgere la professione di biologo
nutrizionista di cui all’Art. 3 della Legge 396/67.
Essere in possesso di una specializzazione in Scienze
dell’Alimentazione e non essere iscritti all’Ordine
Nazionale dei Biologi non consente di svolgere attività
professionale di Biologo Nutrizionista.
• Per svolgere la professione di biologo
nutrizionista è necessaria la presenza del medico?
No. Il biologo nutrizionista può svolgere la sua
professione in totale autonomia senza la presenza del
medico.
In tale ambito può suggerire o consigliare integratori
alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità
di assunzione. (Ministero della Salute - seduta del 12
Aprile 2011)
L’elaborazioni delle diete sono esenti da IVA così come
recita l’Art. 1 del DM Sanità 17/05/2002 e quindi
rientranti nelle esenzioni previste dall’Art.10 del DPR
n.633 del 26/10/1972 e successive modificazioni.
Fonte:Ordine Nazionale dei Biologi(www.onb.it). |